MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 luglio 2003
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino "Fiano di Avellino", approvazione del relativo disciplinare di produzione, e revoca della denominazione di origine controllata del vino "Fiano di Avellino".
(GU n. 180 del 5-8-2003)
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata del vino "Fiano di
Avellino", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, e' riconosciuta come denominazione di origine
controllata e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di
Avellino" e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1
del presente articolo le cui misure entrano in vigore a partire dalla
vendemmia 2003.
3. La denominazione di origine controllata "Fiano di Avellino" deve
intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente
decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA "FIANO DI AVELLINO"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di
Avellino" e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano
di Avellino" deve essere ottenuto dalle uve provenienti, in ambito
aziendale, dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti dai vitigni Greco. Coda di Volpe bianco e Trebbiano
toscano, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del
vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di
Avellino" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni della provincia di Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda,
Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico,
Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati,
Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo
a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino,
Ospedaletto D'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San
Michele di Serino.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Fiano di Avellino" devono essere quelli tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione
all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari e di buona
esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non
sufficientemente soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una
forma di allevamento verticale, la densita' di impianto non potra'
essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Fiano di Avellino" non deve essere superiore
alle 10 tonnellate.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua dovra' essere calcolata
rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie
a vigneto. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la produzione globale dovra' essere riportata, purche' la stessa non
superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino"
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di elaborazione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino",
devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo
della provincia di Avellino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 70%. Oltre tal limite per tutta la
produzione decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino"
deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme
comunitarie e nazionali. Fermo restando la resa massima del 70%
dell'uva in vino.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Fiano
di Avellino" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico;
sapore: armonico;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali,
con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita'
totale ed estratto non riduttore.
Art. 7.
L'indicazione della denominazione di origine controllata e
Garantita "Fiano di Avellino" puo' essere accompagnata dalla menzione
tradizionale di origine classica "Apianum". Tale menzione dovra'
figurare in etichetta con caratteri tipografici non superiori alla
meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine
controllata e garantita.
Art. 8.
E' vietato usare assieme alla denominazione di origine
controllata e garantita "Fiano di Avellino" qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi:
extra, fine, superiore, scelto, selezionato, classico, riserva
e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi', nel rispetto delle normative vigenti,
l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita', vigneti,
poderi, tenute e fattorie, incluse nella zona di produzione e dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi
qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie del vino o altri recipienti del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Fiano di Avellino"
deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
E' consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di
origine controllata e garantita "Fiano di Avellino" esclusivamente in
bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacita' non superiore
ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con
tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa
vigente, ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri di
capacita', per i quali e' consentito l'uso di dispositivo di chiusura
a vite.